Cos'è
Per quanto riguarda l'installazione, successiva all'ottenimento dell'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, si riporta quanto segue:
Il 25 novembre 2015 è entrato in vigore il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015, che approva il Modello Unico nazionale per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici:
realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;con potenza nominale non superiore a quella già disponibile in prelievo e comunque non superiore a 20 kW; per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011 (impianti aderenti o integrati nel tetto dell'edificio, di cui non modificano la sagoma);in assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
Contenuti del decreto
Il decreto stabilisce che il proponente/proprietario che intenda installare un impianto fotovoltaico con le caratteristiche sopra elencate compili il Modello Unico – Parte I – allegato al decreto.
Il proponente, prima dell’inizio dei lavori di installazione, invia al gestore di rete il Modello, esclusivamente con modalità informatica.
Entro 20 giorni lavorativi, il gestore di rete verifica che siano sufficienti semplici lavori per realizzare la connessione elettrica dell’impianto. In caso affermativo il gestore di rete invia, tramite pec, copia del Modello Unico al Comune. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto, il Comune valuta se procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente, secondo le modalità di cui al d.p.r. n. 445/2000. Se sono necessari lavori complessi per realizzare la connessione elettrica, il gestore di rete invia al proponente il preventivo delle spese.
Completata l’installazione dell’impianto il proponente/proprietario compila e trasmette al gestore di rete il Modello Unico - Parte II, che il gestore provvede a trasmettere al Comune.